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Rimborsi
La sospensione - revoca - cessione del rimborso
Rimborsi
Sospensione
La sospensione (anche parziale) può essere disposta dall’ufficio finanziario per effettuare controlli più approfonditi sulla richiesta presentata. Viene comunicata sia all’Adr sia al titolare del conto fiscale e blocca l’erogazione del rimborso fino alla sua revoca.
Revoca
La revoca può essere disposta:
- da parte dell’ufficio finanziario, se ritiene che il contribuente non abbia diritto al rimborso;
- dal titolare del conto fiscale, con esplicita richiesta presentata all’Adr, a condizione che non sia ancora avvenuta l’erogazione (per il modello VR, che non sia trascorso il termine di presentazione della dichiarazione annuale).
Cessione del rimborso
La cessione del rimborso può essere effettuata a titolo di cessione di credito e deve essere:
- effettuata con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
- munita del titolo (dichiarazione imposte dirette o Iva o disposizione d’ufficio) e dell’oggetto del credito (tipo e anno d’imposta);
- notificata presso la sede legale dell’Adr.

