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Riscossione a mezzo ruolo coattiva

È l'azione di recupero forzoso di un debito iscritto a ruolo. Se a seguito della notifica della cartella e degli eventuali successivi solleciti e avvisi il cittadino non paga e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente creditore, l’Agente della riscossione (Adr) deve obbligatoriamente recuperare le somme iscritte a ruolo attivando le procedure di riscossione disciplinate dalla legge.

A questo fine, l'Agente della riscossione può:

  • iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi co-obbligati;
  • iscrivere fermo amministrativo dei beni mobili registrati (es. autovetture);
  • procedere all’espropriazione forzata (pignoramento) dei beni immobili, dei beni mobili e dei crediti presso terzi (es. stipendi);
  • effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore.