Equitalia

Sommario


Area riservata

Per un Paese più giusto.

Contenuto

Percorso:
HOME Glossario

Glossario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pagina 2 di 2
pagine:  [<< Indietro]  1  2 

[A]

  • Autocertificazione

    dichiarazione che può essere prodotta in sostituzione delle normali certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione per attestare la propria situazione giuridica, per es.: luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia ecc. Nel caso in cui le  dichiarazioni si rivelino false, il loro autore ne sarà responsabile penalmente.

  • Autonomia tributaria

    potestà attribuita alle regioni e agli enti locali di stabilire e riscuotere tributi propri, in armonia con la costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

  • Autotutela

    è la possibilità che ha ogni pubblica amministrazione di correggere un proprio errore senza la necessità di una decisione del giudice. Per ottenere l'annullamento del debito indicato nella cartella di pagamento l’istanza di autotutela deve essere presentata direttamente all’ente che ha effettuato l’iscrizione a ruolo. Per saperne di più visita la sezione "I servizi per il cittadino e le imprese"

  • Avviso di vendita

    atto dell’Agente della riscossione (Adr) notificato e trascritto nelle forme di legge. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma del codice di procedura civile di tale avviso che contiene:  a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con  le indicazioni catastali e la precisazione dei confini; c)  l'indicazione  della destinazione urbanistica del terreno; d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e  del  terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni; e) l'importo complessivo del credito  per cui si procede, distinto per imposta, per   periodo   d'imposta,   per   interessi   di mora e per spese di esecuzione già maturate; f) il prezzo base dell'incanto; g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte; h) l'avvertenza che le spese  di  vendita e gli oneri tributari  concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario; i) l'ammontare della cauzione ed  il termine  entro  il  quale  deve  essere prestata dagli offerenti; l) il termine di versamento del prezzo; m) l'ingiunzione ad astenersi da  qualunque   atto diretto a sottrarre  alla garanzia del   credito   i  beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.
    Entro 5 giorni  dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedere alla vendita.

pagina 2 di 2
pagine:  [<< Indietro]  1  2